Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“Collettivo Tango ”
Articolo 1: Costituzione e Sede
E’ costituita l’Associazione denominata “Collettivo Tango“.
Con Sede in Via Ladino 275, Porotto (FE) 44124.
Una associazione di promozione sociale e senza fini di lucro.
Essa è costituita con la veste legale prevista dall’art. 36 e seguenti del C.C.

Articolo 2: Oggetto Sociale
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di promozione sociale e
culturale, con lo specifico fine di divulgare la cultura del Tango Argentino in
ogni suo aspetto, con particolare riferimento a: ballo, storia, musica e poesia;
ritenendolo una importante forma di aggregazione sociale ed uno strumento
di supporto per il benessere psicofisico
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione, a titolo
esemplificativo e non tassativo, può svolge le seguenti attività rivolte ai
propri soci:

  • organizzare corsi formativi, di aggiornamento e perfezionamento,
  • promuovere eventi, serate di ballo, spettacoli teatrali e musicali
  • organizzare viaggi e vacanze ludico‐culturali, attività ricreative
  • scambi e collaborazioni con altre realtà artistiche, sociali e culturali
  • ricerca e sviluppo creazioni artistiche e promozionali legate all’identità associativa
  • promuovere inoltre iniziative a carattere eccezionale aperte al pubblico, per raccolta fondi a scopo benefico e/o per il raggiungimento dei propri finisocio‐culturali

Articolo 3: Soci dell’Associazione
1.Chiunque può associarsi a “Collettivo Tango” purché ne condivida gli scopi
e ne accetti lo statuto.
2.L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, è tuttavia
subordinata al rinnovo della tessera annuale. Resta assicurato in ogni caso il
diritto di recesso.
3.Chi intende aderire all’Associazione dovrà fare domanda nel seguente
modo:
a) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
professione, residenza e mail;
b) dichiarare di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle
deliberazioni degli organi sociali.
c) firma per accettazione e autorizzazione trattamento dati
4.E’ compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso
delegati, esaminare ed esprimersi, entro 30 giorni, in merito alla domanda di
ammissione. Il diniego deve essere comunicato all’interessato con la
motivazione, il silenzio vale come assenso.
Diritti e obblighi dei soci:
Il socio ha diritto:
• di partecipare a tutte le attività associative, previo l’adempimento degli
eventuali obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
• di partecipare alle assemblee, con diritto di voto, se maggiorenne;
• di consultare liberamente le deliberazioni e i libri sociali.
I soci devono:
• osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi
associativi;
• adempiere, nei modi e termini previsti, agli obblighi e alle obbligazioni
assunte nei confronti di Collettivo Tango
Sospensione
Qualora ci siano indizi gravi e concordanti che un socio abbia tenuto un
comportamento contrastante con i principi dell’Associazione, il Consiglio
direttivo può disporre nei suoi confronti la sospensione.
La comunicazione di tale provvedimento deve essere recettizia e sospende
l’efficacia del tesseramento. In tal caso il socio non può svolgere per alcun
titolo ogni attività all’interno di Collettivo Tango fino all’intervenuta revoca.
La sospensione perde efficacia qualora il Consiglio direttivo non emani, entro
60 gg dal giorno dell’avvenuta comunicazione all’interessato, un
provvedimento disciplinare o di esclusione.
La decadenza da socio può avvenire per:
a) Recesso; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto
al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato
b) Mancato rinnovo della quota associativa annuale.
c) Espulsione, che potrà essere deliberata insindacabilmente dal Consiglio
Direttivo qualora:
I) il socio abbia tenuto un comportamento contrastante con le finalità ed
i principi dell’Associazione,
II) non abbia osservato lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni
assunte dagli organi statutari
III) siano intervenuti gravi motivi che rendano impossibile la
prosecuzione del rapporto associativo.
d) Decesso.
Articolo 4: Patrimonio ed entrate dell’Associazione
1. Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l’Associazione trae le risorse
economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie
attività , ed è costituito da:
a) beni mobili e immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo
b) versamenti effettuati da tutti i Soci;
c) introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionali;
d) contributi di Enti o privati
e) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
2. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di esborsi ulteriori
rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E’ comunque facoltà
dei Soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli
annuali. Questi ulteriori versamenti non creano diritti di nessuna natura.
3. I versamenti effettuati a favore di Collettivo Tango, a qualsiasi titolo e di
qualsiasi entità, sono ritenuti a fondo perduto; per nessun motivo si potrà
fare richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione.
Articolo 5: Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
‐ l’Assemblea dei Soci
‐ il Consiglio Direttivo
5
‐ il Presidente del Consiglio Direttivo
‐ il VicePresidente del Consiglio Direttivo
‐ il Segretario‐economo
Articolo 6: Assemblea dei Soci
1. L’Assemblea è composta da tutti i Soci di Collettivo Tango ed è l’organo
sovrano che indirizza tutta la vita dell’Associazione stessa.
2. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del
bilancio consuntivo (entro il 30 giugno) ed è presieduta dal Presidente.
L’Assemblea ordinaria delibera sui seguenti punti:
a) provvede alla nomina di: Presidente e membri del Consiglio Direttivo;
b) delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
c) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività
d) delibera su ogni altro argomento all’ordine del giorno che venisse
proposto dal Consiglio o dai soci previa comunicazione al Presidente ;
e) approva i bilanci: consuntivo e preventivo
L’Assemblea straordinaria delibera:
a) sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) sullo scioglimento dell’Associazione, la liquidazione e la devoluzione
del suo patrimonio
3. L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga
opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci o dalla
maggioranza dei Consiglieri.
4. L’Assemblea viene convocata mediante comunicazione dell’ordine del
giorno ‐ con indicazione di luogo, data e orario della riunione. La
comunicazione deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della riunione
6. tramite pubblicazione sul sito www.collettivotango.it
5. L’Assemblea è validamente costituita:
a) in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la
metà dei soci.
b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o
rappresentati
6. L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti, fatta eccezione per le deliberazioni che riguardano lo scioglimento
dell’Associazione e devoluzione del suo patrimonio, per la cui approvazione
occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti.
7. Ogni Socio ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega.
Ciascun delegato non può farsi portatore di più di cinque deleghe.
Articolo 7: Il Consiglio Direttivo
1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da non
meno di tre e non più di ventun consiglieri eletti dall’Assemblea dei soci e
integrabili per cooptazione.
2. I consiglieri devono essere Soci dell’Associazione, durano in carica per tre
anni e sono rieleggibili.
3. Qualora un consigliere, senza giustificato motivo, non partecipi a più di tre
riunioni consecutive, può essere escluso dallo stesso Consiglio direttivo e tale
decisione è insindacabile.
4. In caso di cessazione, per qualunque motivo, di un consigliere prima della
scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo può nominare fra i soci un
sostituto che scadrà insieme ai restanti membri del Consiglio.
5. Qualora il numero dei Consiglieri si riduca a meno di tre, non si potrà procedere alla cooptazione di nuovi componenti e il Presidente dovrà
convocare l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio direttivo.
6. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il
rimborso delle spese documentate sostenute per attività associative,
compatibilmente con le possibilità economiche dell’Associazione.
7. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione
dell’Associazione; in particolare, ad esso sono attribuite le seguenti funzioni:
a) gestire l’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati
dall’Assemblea dei Soci, in particolare: amministrazione ordinaria e
straordinaria, attività e iniziative dell’associazione e l’eventuale
collaborazione con terzi;
c) nominare le cariche di: VicePresidente e Segretario‐economo, da
scegliersi tra i Consiglieri;
d) determinare l’importo delle quote annue di associazione
f) approvare l’ammissione all’Associazione di nuovi Soci;
g) predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo.
8. Il Consiglio Direttivo e’ convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo
ritenga opportuno oppure sia richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua mancanza, dal
VicePresidente;
10. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti
almeno la metà dei suoi membri.
11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il
voto di chi presiede la riunione.
12. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tutte
quelle il cui valore ecceda i 2.500,00 Euro) occorre il voto favorevole della
maggioranza dei consiglieri in carica.
Articolo 8: Il Presidente
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi
e in giudizio.
2. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio
Direttivo, presenta programma e bilanci in Assemblea.
4. In caso di sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal
Vicepresidente.
5. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la
rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
Articolo 9: Il Vice Presidente
Il VicePresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni
qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo
intervento del VicePresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento
del Presidente.
Articolo 10: Il Segretario‐Economo
Il Segretario‐economo è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli
dirige gli uffici di segreteria dell’Associazione, cura il disbrigo delle questioni
correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente;
si occupa di verbalizzare gli incontri associativi, firma la corrispondenza
corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal
Presidente e che lo Statuto gli riconosce.
Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare al
Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese
dall’Associazione nello svolgimento dell’attività sociale.
Articolo 11: Esercizio Sociale e Bilancio
1. Gli esercizi Sociali vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la
predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea (entro 30 giugno).
Articolo 12: Avanzi di gestione
1. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge.
2. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per
la realizzazione delle attività istituzionali, o connesse.
Articolo 13: Scioglimento
1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di
devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe.
Articolo 14: Clausola Compromissoria
1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza alla esecuzione o
interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di
controversia, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà
secondo equità e senza formalità di procedura. L’arbitro sarà scelto di
comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina
dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente della Associazione.

Lascia un commento